Decreto rilancio: Ecobonus 110 per cento
Tra le novità del decreto bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri guidato da Conte e atteso a giorni in gazzetta ufficiale c’è anche una misura molto importante per l’edilizia, l’ecobonus al 110 per cento.
A usufruire dell’ecobonus 110 sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.
Ma quali sono i lavori ammessi all’ecobonus 110 per cento? Sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per tre grandi lavori di ristrutturazione:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti
- L’ecobonus 110 per cento vale per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un limite di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa
- Per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
In entrambi i casi l’ecobonus al 110 vale anche se questi lavori sono associati all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Cosa succede nel caso di lavori come la sostituzione di infissi, delle fineste, delle tende da sole, dei condizionatori o dei serramenti? Che non si applica l’ecobonus al 100 per questi lavori, ma rimane la vecchia detrazione dell’ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione però sale al 110 per cento nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” maggiori.
Articolo tratto da Idealista.it, per continuare con l’articolo, clicca qui
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